Il cosiddetto piano salva casa del ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, sembra pronto per approdare in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento volto a regolarizzare e sanare le lievi difformità edilizie che si trovano all’interno delle mura domestiche dovrebbe essere esaminato in settimana. Domani mattina dovrebbe arrivare in preconsiglio e venerdì in Cdm.
Ma in cosa consiste?E perché non si deve parlare di condono? Cerchiamo di capirne i contenuti, in base alle ultime notizie, in attesa di avere maggiori chiarimenti.
Parlando di questo piano salva casa, lo stesso Salvini ha voluto precisare che “piano casa significa sì sanatoria, ma di piccole difformità interne anche a causa di leggi discordanti. Un concetto diverso dal condono, che significa possibilità di sistemare opere che oggi non sono legali”. Il provvedimento dovrebbe così prevedere la possibilità di sanare alcune modifiche interne, come lo spostamento di muri e tramezzi o la chiusura di verande, e piccole modifiche esterne, come l’ampliamento di finestre e balconi o la realizzazione di tende da esterno.
Come spiegato dal Sole 24 Ore, il decreto “conterrà interventi sulle tolleranze costruttive e le parziali difformità”, ossia “difformità minori che non vanno a incidere sulla struttura di un edificio, sulle sue caratteristiche essenziali”. Il tutto con l’obiettivo di consentire la possibilità di sanare “i piccoli interventi non pienamente legittimi, ma non andare a condonare abusi”.
A quanto pare, il provvedimento – che dovrebbe interessare gli edifici realizzati prima della fine degli Anni ’70 – prende in considerazione piccoli scostamenti dai parametri autorizzati che non rappresentano un illecito edilizio e interventi “non eccessivamente pesanti e impattanti” che non richiedono titolo abilitativo, permesso e comunicazione.
Come precisato sempre dal Sole 24 Ore, il piano salva casa dovrebbe articolarsi su tre livelli:
1- i problemi di natura formale, come errori di rappresentazione nel progetto che sono stati corretti al momento dell’esecuzione in cantiere e che quindi provocano un disallineamento tra il progetto autorizzato e la realtà degli immobili;
2- le difformità interne non solo formali, come le modifiche di alcuni elementi effettuate prima del 1977, quando non era prevista la presentazione di tutte le planimetrie in occasione del progetto, e le modifiche interne intervenute nei decenni;
3- le difformità che potevano essere sanate al momento della realizzazione dell’intervento, ma che adesso non sono più regolarizzabili per effetto del meccanismo della doppia conformità.