Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022) introduce, all’art. 1 comma 76, la possibilità di detrarre dall’Irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’Iva sul corrispettivo per l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A e B ceduti – nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 – da imprese di costruzione e organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Precisamente la detrazione complessiva dovrà essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo: la prima nell’anno in cui viene sostenuta la spesa e tali quote e le altre nei successivi nove anni. La detrazione dall’IRPEF è possibile fino a concorrenza dell’ammontare di ogni quota, con la conseguenza che in caso di eccedenza, tale detrazione per quell’anno di imposta si perde senza che sia possibile una detrazione da altre imposte.
Perché operi tale agevolazione i presupposti soggettivi, oggettivi e temporali ricavabili dalla norma sono i seguenti:
(i) il cedente deve essere la società che ha costruito l’immobile residenziale o un OICR; cessionario sempre solo una persona fisica avendo la norma ad oggetto detrazioni Irpef;
(ii) l’acquisto deve riguardare immobili residenziali in classe A e B senza che vengano precisati ulteriori requisiti; per cui tali immobili possono essere acquistati come prima casa (Iva al 4%), come seconda casa (Iva al 10%) e possono essere anche immobili residenziali di lusso (Iva al 22%).
(iii) l’acquisto deve perfezionarsi nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; l’Iva detraibile è solo quella sul corrispettivo di acquisto versata nell’anno 2023; non saranno detraibili acconti Iva sul corrispettivo versati nel 2022 anche se relativi ad acquisti che si perfezioneranno nel 2023 (cd. principio di cassa).
Si precisa infine che il testo della nuova norma – salvo che per il fatto che viene previsto che parte cedente possa essere oltre che un’impresa costruttrice anche un OICR – è identico nel contenuto a quanto già previsto dalla legge n. 208 del 2015 (art.1 comma 56) applicabile agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016 poi prorogato agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017 dalla legge n. 244 del 2016 (articolo 9). Posto che con Circolare 27 aprile 2018 7/E l’Agenzia delle Entrate (.PDF) aveva fornito alcuni chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione di tale agevolazione (nozione di impresa costruttrice, estendibilità alle pertinenze acquistate contestualmente, divieto di cumulo con altre agevolazioni in tema di Irpef) è ipotizzabile, nonché auspicabile, che le stesse conclusioni opereranno anche per l’attuale agevolazione, uguale nella sostanza.