Il decreto Cura Italia, varato il 16 marzo scorso, ha previsto la possibilità di sospendere le rate del mutuo per 18 mesi, allargando la platea di coloro che possono beneficiare del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Il dl del 2 marzo aveva disposto l’ammissione ai benefici per chi ha una sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario, ma il Cura Italia ha aperto anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che così possono lenire le sofferenze conseguenti al contraccolpo economico della pandemia.
Il Cura Italia ha dotato il Fondo Gasparini di solidarietà per i mutui (gestito dalla Consap) per l’acquisto della prima casa con circa 425 mila euro. Come già detto, la sospensione del mutuo può essere fino a 18 mesi massimi e il titolare del mutuo deve dimostrare di vivere difficoltà temporanee dovute alla contingenza economica legata alla pandemia, difficoltà che incidano sul reddito famigliare. Rientrando nei seguenti casi:
1) Aver perso il lavoro, sia come cessazione del rapporto subordinato a tempo indeterminato e determinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia.Rientrano anche quelli che sono stati sospesi dal lavoro o che hanno una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno un mese.
2) Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, essere in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data della domanda o comunque rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Ovviamente, per la conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus.
3) In caso di morte o di un grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%.
Rispettati questi requisiti, si può accedere alla facilitazione per i mutui per l’acquisto di una prima casa di importo non superiore a 250 mila euro. Il mutuo, però, deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
Sì, ma solo se i mancati pagamenti sono inferiori ai 90 giorni, ovvero tre mesi prima dalla data di invio della domanda per la sospensione del mutuo. Le rate non pagate verranno incluse nella moratoria e non si dovranno pagare interessi di mora. Chi invece non ha pagato da 4 rate in su, si vedrà rifiutare la domanda automaticamente.
Se il richiedente avesse avuto modo di godere di sospensione di alcune rate in precedenza, grazie ad altri tipi di interventi, queste non inficeranno il calcolo dei 18 mesi massimi di moratoria.
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo attraverso il modulo predisposto da Consap (scaricalo qui). In allegato, un documento di identità (cittadini italiani e della Ue) o al passaporto e al permesso di soggiorno (cittadini extra Ue). Alla domanda devono essere allegati diversi documenti, a seconda che il mutuatario sia disoccupato, licenziato, abbia un lavoro a tempo indeterminato o determinato. L’elenco della documentazione da allegare alla domanda si trova qui, sul sito del Consap.
Per evitare spostamenti in questo periodo di emergenza, il mutuatario può inviare il modulo online alla propria banca. In allegato, occorre inviare la certificazione del datore del lavoro o l’autodichiarazione sul fatturato.
No, la certificazione Isee non deve essere presentata, come viene chiaramente detto bella Gazzetta Ufficiale dove sono state pubblicate le regole per la sospensione delle rate di pagamento dei mutui dovuti all’emergenza Covid 19, ed entrate in vigore sabato 28 marzo.